Art. 25 Villaggi turistici 1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 2. Nei villaggi turistici sono consentite: a) l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 28/2005; b) l'attivita' di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato. 3. Nei villaggi turistici e' consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purche' in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole. 4. Nei villaggi turistici e' consentito l'affitto di non piu' del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.