Art. 25 
 
                         Villaggi turistici 
 
  1. Sono  villaggi  turistici  le  strutture  ricettive  a  gestione
unitaria, aperte  al  pubblico,  attrezzate  su  aree  recintate  con
strutture allestite  dal  titolare  o  gestore,  nel  rispetto  delle
prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche,  e
messe a disposizione  per  la  sosta  ed  il  soggiorno  dei  turisti
sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 
  2. Nei villaggi turistici sono consentite: 
    a) l'attivita' di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  al
pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge  regionale
n. 28/2005; 
    b) l'attivita' di vendita al dettaglio al pubblico  nel  rispetto
delle disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  n. 28/2005  e  a
condizione che la superficie di vendita  complessivamente  realizzata
non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato. 
  3. Nei villaggi turistici e' consentita  la  presenza  di  piazzole
utilizzabili da clienti forniti di  mezzi  propri  di  pernottamento,
purche'  in  misura  non  superiore  al  40  per  cento  del   numero
complessivo delle piazzole. 
  4. Nei villaggi turistici e' consentito l'affitto di non  piu'  del
40 per cento delle  piazzole  per  l'intera  durata  del  periodo  di
apertura della struttura.