Art. 27 Marina resort 1. Sono marina resort, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 133/2014 convertito dalla legge 164/2014, le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo art. 32.