Art. 27 
 
                            Marina resort 
 
  1. Sono  marina  resort,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  1,  del
decreto-legge  n. 133/2014  convertito  dalla  legge   164/2014,   le
strutture ricettive organizzate per la sosta e  il  pernottamento  di
turisti all'interno delle proprie unita' da diporto, ormeggiate nello
specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i  requisiti  minimi
stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo art. 32.