Art. 28 
 
                            Aree di sosta 
 
  1. Sono aree di sosta le strutture ricettive a  gestione  unitaria,
aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque  e  un  massimo  di
cinquanta piazzole destinate alla sosta, per non piu' di  settantadue
ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Le aree
di sosta possono disporre di bar e spaccio  al  servizio  delle  sole
persone ospitate.