Art. 29 Parchi di vacanza 1. Sono parchi di vacanza i campeggi a gestione unitaria in cui e' praticato l'affitto delle piazzole ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura. 2. Nei parchi di vacanza e' consentito, per non piu' del 40 per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.