Art. 29 
 
                          Parchi di vacanza 
 
  1. Sono parchi di vacanza i campeggi a gestione unitaria in cui  e'
praticato  l'affitto  delle  piazzole  ad  un  unico  equipaggio  per
l'intera durata del periodo di apertura della struttura. 
  2. Nei parchi di vacanza e' consentito, per non  piu'  del  40  per
cento delle piazzole, l'affitto delle  piazzole  stesse  per  periodi
inferiori a quelli di apertura della struttura.