Art. 30 
 
                   Divieti di vendita e di affitto 
 
  1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nei camping-village, nelle
aree di sosta e nei parchi di vacanza, in caso di vendita  frazionata
delle piazzole o delle strutture  ancorate  al  suolo  che  insistono
sulle medesime, o in caso di affitto delle piazzole o delle strutture
per  periodi  pluriennali,  decadono   i   requisiti   previsti   per
l'esercizio del l'attivita' e trovano applicazione le sanzioni di cui
all'art. 42, comma 1, e all'art. 43, comma 2, lettera a), numero 5.