Art. 30 Divieti di vendita e di affitto 1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nei camping-village, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza, in caso di vendita frazionata delle piazzole o delle strutture ancorate al suolo che insistono sulle medesime, o in caso di affitto delle piazzole o delle strutture per periodi pluriennali, decadono i requisiti previsti per l'esercizio del l'attivita' e trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 42, comma 1, e all'art. 43, comma 2, lettera a), numero 5.