Art. 31 
 
              Commercializzazione di servizi turistici 
 
  1. Le strutture ricettive di cui al presente capo  possono  vendere
direttamente  al  cliente  i  servizi  turistici  non  accessori   al
trasporto o all'alloggio, purche' l'acquisto di questi  avvenga  solo
dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio turistico principale  e  a
condizione che essi non rappresentino una parte prevalente del valore
del servizio turistico offerto e costituiscano offerta integrativa al
soggiorno.