Art. 31 Commercializzazione di servizi turistici 1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, purche' l'acquisto di questi avvenga solo dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio turistico principale e a condizione che essi non rappresentino una parte prevalente del valore del servizio turistico offerto e costituiscano offerta integrativa al soggiorno.