Art. 10 
 
                          Canoni e garanzie 
 
  1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 5,  comma  2,
sono soggette all'applicazione di un  canone  determinato  con  legge
regionale, i cui  valori  vengono  aggiornati  annualmente,  in  base
all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto  del
Presidente  della  Regione,   previa   deliberazione   della   Giunta
regionale. 
  2. Qualora l'atto di concessione preveda  un  cronoprogramma  degli
interventi, il canone viene adeguato annualmente per  le  concessioni
aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni  per  le  concessioni
aventi  durata  superiore  a  dieci  anni,  sulla  base  di  adeguata
documentazione presentata dal concessionario che provi  lo  stato  di
avanzamento dei lavori. 
  3. La prima rata del canone da versare e'  commisurata  al  periodo
intercorrente tra la data di rilascio e il 31 dicembre  dello  stesso
anno, mentre le rate successive vengono calcolate  in  base  all'anno
solare, fatta eccezione per  l'ultima  che  viene  calcolata  dal  1°
gennaio dell'ultimo anno di concessione fino alla data di scadenza. 
  4. Il pagamento  delle  rate  successive  alla  prima  deve  essere
effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta  del
servizio competente a  gestire  il  demanio  marittimo  e,  anche  in
mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il
concessionario e' comunque tenuto al versamento del canone in  misura
pari a quello dell'anno solare precedente entro e  non  oltre  il  31
ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di  corrispondere  gli
aggiornamenti dovuti. 
  5. Non  sono  soggette  al  pagamento  del  canone  le  concessioni
finalizzate: 
    a) alla realizzazione o al mantenimento di opere e  fabbricati  o
all'utilizzo dei  beni  del  demanio  marittimo  di  cui  all'art.  2
rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi
di bonifica ed enti  pubblici,  anche  economici,  per  finalita'  di
pubblico interesse; 
    b) alla realizzazione di interventi di recupero ambientale  e  di
messa in sicurezza, alla creazione di riserve naturali o all'utilizzo
a fini ambientali rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni
statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici; 
    c) alla realizzazione di interventi di  ripristino  e  protezione
delle barene, degli argini o di pulizia dei canali; 
    d)  allo  svolgimento  di  esercitazioni  o   manifestazioni   di
protezione civile o  alla  prevenzione  dell'incolumita'  pubblica  o
della salvaguardia ambientale. 
  6. Non sono altresi' soggette al pagamento del canone: 
    a) le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del  demanio
marittimo di cui all'art. 9, comma 7, rilasciate per una  durata  non
superiore a due giorni; 
    b) le aree del demanio marittimo regionale di  cui  agli  accordi
stipulati dall'Amministrazione  regionale  con  soggetti  privati  ai
sensi dell'art. 16 della  legge  regionale  26  giugno  2001,  n.  16
(Interventi di rilancio  economico,  potenziamento,  miglioramento  e
completamento  funzionale  di  strutture  al  sevizio  dei  traffici,
nonche' disposizioni in materia di  gestione  del  demanio  turistico
balneare). 
  7. Fatte salve le concessioni per l'utilizzo  temporaneo  dei  beni
del demanio marittimo di cui all'art. 9, comma 7,  il  concessionario
deve prestare adeguata cauzione, anche tramite polizza fidejussoria o
assicurativa costituite ai sensi delle normativa vigente in  materia,
che dovra' contenere espressamente la clausola  di  esclusione  della
preventiva escussione del debitore principale di cui  all'art.  1944,
secondo comma, del codice civile. La cauzione  deve  essere  prestata
prima del rilascio dell'atto concessorio e deve avere validita'  fino
alla naturale scadenza dell'atto stesso, ovvero deve essere rinnovata
annualmente a cura del concessionario, e deve  essere  versata  nella
misura di seguito indicata: 
    a) due volte il canone annuo nel caso di concessioni fino a  nove
anni; 
    b) tre volte il canone annuo nel caso di concessioni superiore  a
nove anni.