Art. 10 Canoni e garanzie 1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 2, sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 2. Qualora l'atto di concessione preveda un cronoprogramma degli interventi, il canone viene adeguato annualmente per le concessioni aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni per le concessioni aventi durata superiore a dieci anni, sulla base di adeguata documentazione presentata dal concessionario che provi lo stato di avanzamento dei lavori. 3. La prima rata del canone da versare e' commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio e il 31 dicembre dello stesso anno, mentre le rate successive vengono calcolate in base all'anno solare, fatta eccezione per l'ultima che viene calcolata dal 1° gennaio dell'ultimo anno di concessione fino alla data di scadenza. 4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario e' comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti. 5. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni finalizzate: a) alla realizzazione o al mantenimento di opere e fabbricati o all'utilizzo dei beni del demanio marittimo di cui all'art. 2 rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici, per finalita' di pubblico interesse; b) alla realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, alla creazione di riserve naturali o all'utilizzo a fini ambientali rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici; c) alla realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali; d) allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumita' pubblica o della salvaguardia ambientale. 6. Non sono altresi' soggette al pagamento del canone: a) le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'art. 9, comma 7, rilasciate per una durata non superiore a due giorni; b) le aree del demanio marittimo regionale di cui agli accordi stipulati dall'Amministrazione regionale con soggetti privati ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al sevizio dei traffici, nonche' disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare). 7. Fatte salve le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'art. 9, comma 7, il concessionario deve prestare adeguata cauzione, anche tramite polizza fidejussoria o assicurativa costituite ai sensi delle normativa vigente in materia, che dovra' contenere espressamente la clausola di esclusione della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile. La cauzione deve essere prestata prima del rilascio dell'atto concessorio e deve avere validita' fino alla naturale scadenza dell'atto stesso, ovvero deve essere rinnovata annualmente a cura del concessionario, e deve essere versata nella misura di seguito indicata: a) due volte il canone annuo nel caso di concessioni fino a nove anni; b) tre volte il canone annuo nel caso di concessioni superiore a nove anni.