Art. 5 Normativa applicabile e competenze 1. Alle concessioni, autorizzazioni e a ogni altro provvedimento di natura gestionale relativi ai beni del demanio marittimo di cui all'art. 2 si applica la disciplina prevista dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima), e dalle altre norme vigenti in materia di demanio marittimo statale, fatto salvo quanto previsto nella presente legge. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e per le concessioni aventi durata superiore a nove anni redatte in forma di atto pubblico, le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione regionale, con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni delegate. 3. Le autorizzazioni di cui all'art. 55 del codice della navigazione sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto della struttura competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione, previo nulla-osta della struttura competente a gestire il demanio marittimo regionale.