Art. 5 
 
                 Normativa applicabile e competenze 
 
  1. Alle concessioni, autorizzazioni e a ogni altro provvedimento di
natura gestionale relativi ai  beni  del  demanio  marittimo  di  cui
all'art. 2 si applica la disciplina prevista  dal  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 (Approvazione  del  testo  definitivo  del  codice
della navigazione), dal decreto del Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per  l'esecuzione
del codice della navigazione - navigazione marittima), e dalle  altre
norme vigenti in materia di demanio marittimo  statale,  fatto  salvo
quanto previsto nella presente legge. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3  e  per  le  concessioni
aventi durata  superiore  a  nove  anni  redatte  in  forma  di  atto
pubblico,  le  concessioni  e  le  autorizzazioni   sono   rilasciate
dall'Amministrazione   regionale,   con   decreto   della   struttura
competente in materia di  demanio  marittimo,  e  dagli  enti  locali
nell'ambito delle funzioni delegate. 
  3.  Le  autorizzazioni  di  cui  all'art.  55  del   codice   della
navigazione  sono  rilasciate  dall'Amministrazione   regionale   con
decreto della struttura competente in materia di infrastrutture e vie
di  navigazione,  previo  nulla-osta  della  struttura  competente  a
gestire il demanio marittimo regionale.