Art. 6 
 
                               Pareri 
 
  1. Il rilascio della concessione e'  subordinato,  in  particolare,
all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori: 
    a) parere della struttura  regionale  competente  in  materia  di
difesa del suolo, sentito anche  il  Consorzio  di  bonifica  laddove
competente, sulla compatibilita' con il regime idraulico-lagunare; 
    b) parere della struttura  regionale  competente  in  materia  di
tutela del paesaggio e biodiversita'  sulla  compatibilita'  con  gli
aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale  e  sulla
verifica di significativita' dell'incidenza; 
    c) parere della struttura  regionale  competente  in  materia  di
infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilita'  con
la sicurezza della navigazione; 
    d) parere della struttura  regionale  competente  in  materia  di
valutazione di impatto ambientale sulla necessita' della procedura di
screening o di VIA; 
    e) parere  dell'ente  locale  territorialmente  competente  sulla
compatibilita'  con  gli   strumenti   comunali   di   pianificazione
territoriale. 
  2.  Qualora  la  concessione  preveda  la  realizzazione  di  opere
insistenti su specchio acqueo, oltre ai pareri di  cui  al  comma  1,
deve  essere  acquisito  il  parere  obbligatorio   della   struttura
regionale competente in materia di pesca e acquacoltura,  finalizzato
a  valutare  la  compatibilita'  dell'opera  con  l'esercizio   delle
attivita' di pesca e acquacoltura. 
  3. Non e' soggetto all'acquisizione dei pareri di cui ai commi 1  e
2 il rilascio di concessioni aventi a  oggetto  l'utilizzo  di  opere
gia'  assentite  in  concessione,  purche'  rimangano  invariate   la
destinazione  d'uso  originaria  e  le  caratteristiche  delle  opere
realizzate. 
  4. E' soggetto al solo parere di cui al comma  1,  lettera  e),  il
rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree o specchi acquei, gia'
assentite in concessione e senza presenza di opere,  purche'  rimanga
invariata la destinazione d'uso originaria. 
  5. Il rilascio delle concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni
del demanio marittimo regionale  di  cui  all'art.  9,  comma  7,  e'
subordinato all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori: 
    a) parere della struttura  regionale  competente  in  materia  di
tutela del paesaggio e biodiversita'  sulla  compatibilita'  con  gli
aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale  e  sulla
verifica di significativita' dell'incidenza; 
    b) parere della struttura  regionale  competente  in  materia  di
infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilita'  con
la sicurezza della navigazione; 
    c) parere  dell'ente  locale  territorialmente  competente  sulla
salvaguardia dell'ordine pubblico. 
  6. Il rilascio delle concessioni  di  beni  del  demanio  marittimo
regionale e' subordinato al parere del Commissario regionale  per  la
liquidazione degli usi civici, da  acquisire  per  il  tramite  della
struttura regionale competente in materia di usi civici. 
  7. Non sono soggette all'acquisizione del parere di cui al comma  6
le  concessioni  per  l'utilizzo  temporaneo  dei  beni  del  demanio
marittimo regionale di cui all'art. 9,  comma  7,  e  le  concessioni
finalizzate allo svolgimento di  esercitazioni  o  manifestazioni  di
protezione civile o alla prevenzione dell'incolumita' pubblica o alla
salvaguardia ambientale.