Art. 7 
 
                     Affidamento in concessione 
 
  1.  Il  procedimento  per  l'affidamento  in  concessione  di  aree
demaniali  marittime,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
pubblicita' e concorrenza, puo' essere avviato su istanza di parte  o
d'ufficio. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dai commi  3  e  4,  le  istanze  di
concessione sono pubblicate per la durata  di  almeno  venti  giorni,
naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito  internet
istituzionale della Regione  e  all'albo  dell'ente  locale  nel  cui
territorio e' situato il bene demaniale, invitando chiunque ne  abbia
interesse  a   presentare   osservazioni,   opposizioni   o   istanze
concorrenti entro tale termine. 
  3. Le istanze di concessione per la realizzazione  delle  strutture
dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1,  lettere
a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n.  509  (Regolamento  recante   disciplina   del   procedimento   di
concessione di beni del demanio marittimo  per  la  realizzazione  di
strutture dedicate alla nautica da diporto,  a  norma  dell'art.  20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono  pubblicate  per  la
durata di almeno quarantacinque giorni sul Bollettino ufficiale e sul
sito internet istituzionale della Regione, all'albo dell'ente  locale
nel cui territorio e'  situato  il  bene  demaniale,  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea,  invitando  chiunque  ne  abbia   interesse   a
presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti  entro  un
termine che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a
novanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione. 
  4. Non sono soggette a pubblicazione le istanze di: 
    a) concessione per la realizzazione o il  mantenimento  di  opere
pubbliche,  di  pubblica  utilita'  o  destinate  all'erogazione   di
pubblici servizi; 
    b) concessione per la realizzazione o il  mantenimento  di  opere
finalizzate al trasporto o all'erogazione di fonti energetiche; 
    c) autorizzazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3; 
    d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e
protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali; 
    e) concessione per l'utilizzo temporaneo  dei  beni  del  demanio
marittimo regionale di cui all'art. 9, comma 7; 
    f) concessione finalizzata allo svolgimento  di  esercitazioni  o
manifestazioni   di   protezione   civile    o    alla    prevenzione
dell'incolumita' pubblica o alla salvaguardia ambientale. 
  5. Le istanze di concessione concorrenti aventi a oggetto  utilizzi
o finalita'  diverse  dall'istanza  di  concessione  originaria  sono
pubblicate, ai sensi dei commi 2 e 3, rispettivamente per  la  durata
di almeno venti giorni e almeno quarantacinque giorni. 
  6. L'avviso  dell'amministrazione  concedente  avente  per  oggetto
l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima
e con l'invito a presentare la propria miglior offerta e'  pubblicato
per estratto secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 2 e 3. 
  7. Le manifestazioni organizzate da enti  pubblici  o  associazioni
senza scopo di lucro per una durata massima di  dieci  giorni,  ferma
restando l'acquisizione dei pareri di cui all'art.  7,  comma  2-bis,
della legge regionale 17/2009, non sono soggette  ne'  a  concessione
ne' alla corresponsione di alcun canone.