Art. 7 Affidamento in concessione 1. Il procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e concorrenza, puo' essere avviato su istanza di parte o d'ufficio. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le istanze di concessione sono pubblicate per la durata di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione e all'albo dell'ente locale nel cui territorio e' situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine. 3. Le istanze di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono pubblicate per la durata di almeno quarantacinque giorni sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione, all'albo dell'ente locale nel cui territorio e' situato il bene demaniale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro un termine che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a novanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione. 4. Non sono soggette a pubblicazione le istanze di: a) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilita' o destinate all'erogazione di pubblici servizi; b) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere finalizzate al trasporto o all'erogazione di fonti energetiche; c) autorizzazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3; d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali; e) concessione per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'art. 9, comma 7; f) concessione finalizzata allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumita' pubblica o alla salvaguardia ambientale. 5. Le istanze di concessione concorrenti aventi a oggetto utilizzi o finalita' diverse dall'istanza di concessione originaria sono pubblicate, ai sensi dei commi 2 e 3, rispettivamente per la durata di almeno venti giorni e almeno quarantacinque giorni. 6. L'avviso dell'amministrazione concedente avente per oggetto l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima e con l'invito a presentare la propria miglior offerta e' pubblicato per estratto secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 2 e 3. 7. Le manifestazioni organizzate da enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro per una durata massima di dieci giorni, ferma restando l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 7, comma 2-bis, della legge regionale 17/2009, non sono soggette ne' a concessione ne' alla corresponsione di alcun canone.