Art. 8 
 
            Procedure di aggiudicazione della concessione 
 
  1. In caso di pluralita' di domande di concessione  per  l'utilizzo
del bene demaniale la comparazione delle domande e' fatta sulla  base
dei seguenti quattro principi: 
    a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale; 
    b) armonizzazione delle azioni sul territorio  per  uno  sviluppo
sostenibile; 
    c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi; 
    d) misure migliorative della fruibilita' e accessibilita'  per  i
soggetti diversamente abili. 
  2. Oltre ai principi  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale
individua preventivamente almeno uno dei seguenti principi  che  sono
comunicati   contestualmente   all'invito   a   presentare    istanze
concorrenti: 
    a) qualita' degli impianti e manufatti, da  valutarsi  anche  con
riferimento al pregio architettonico; 
    b) valorizzazione paesaggistico-ambientale; 
    c) ricadute a favore  del  territorio  e  sviluppo  occupazionale
dell'area interessata; 
    d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia  del  bene
demaniale; 
    e) utilizzo  di  impianti  e  manufatti  costruiti  con  pratiche
eco-sostenibili; 
    f) somministrazione di prodotti locali. 
  3. Le procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui
ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi  previsti  all'art.  4,
comma 2, e le disposizioni  per  l'aggiudicazione  delle  concessioni
sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza
e della  professionalita'  del  concessionario,  con  regolamento  da
adottarsi, previo parere  della  competente  Commissione  consiliare,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.