Art. 9 Durata e piano economico-finanziario 1. Le concessioni sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di durata di seguito indicato: a) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere di pubblica utilita' rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici: fino a trenta anni; b) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, rilasciate a favore di soggetti privati: fino a trenta anni; c) concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica, enti pubblici anche economici: fino a venti anni; d) concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza scopo di lucro: fino a nove anni; e) concessioni per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali: fino a un anno. 2. La durata delle concessioni per finalita' produttive, commerciali, industriali, ivi comprese le attivita' di cantieristica navale e per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, e' determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4 presentato dal richiedente, e non puo' comunque avere durata superiore a cinquanta anni. 3. La durata delle concessioni con finalita' turistico-ricreative viene determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4, presentato dal richiedente, e non puo' comunque essere superiore a quaranta anni. 4. Il piano economico-finanziario e' composto in via generale dai seguenti elementi: a) piano temporale di sviluppo delle attivita'; b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale, con una scheda analitica di ogni prodotto e di ogni servizio che si intende offrire; c) progettazione della struttura organizzativa e del piano per la gestione delle risorse umane; d) analisi del contesto competitivo (analisi del mercato); e) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti; f) piano di fattibilita' economico-finanziaria analitico a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e coperture, certificato da un professionista abilitato; g) analisi della redditivita' del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata di simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate; h) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti. 5. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 e' sottoposto al parere di congruita' della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48. 6. Nel caso di istanze di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere esistenti e di cui ai commi 2 e 3, che mantengano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere medesime, la durata non puo' essere superiore a dieci anni. 7. Le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo sono rilasciate per un periodo non superiore a trenta giorni.