Art. 9 
 
                Durata e piano economico-finanziario 
 
  1.  Le  concessioni  sono  rilasciate  per  il  periodo   richiesto
dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di durata di
seguito indicato: 
    a) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo
di opere di pubblica utilita' rilasciate a  favore  di  enti  locali,
amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici  anche
economici: fino a trenta anni; 
    b) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo
di  opere  finalizzate  all'erogazione  di  pubblici  servizi,  quali
elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti,
fognature, rilasciate a favore di soggetti  privati:  fino  a  trenta
anni; 
    c) concessioni per la realizzazione  di  interventi  di  recupero
ambientale e di messa in sicurezza, per la realizzazione  di  riserve
naturali e per l'utilizzo a fini  ambientali,  sociali  o  ricreativi
rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi
di bonifica, enti pubblici anche economici: fino a venti anni; 
    d) concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza
scopo di lucro: fino a nove anni; 
    e) concessioni per la realizzazione di interventi di ripristino e
protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali: fino a
un anno. 
  2.  La  durata  delle   concessioni   per   finalita'   produttive,
commerciali, industriali, ivi comprese le attivita' di  cantieristica
navale e per la realizzazione di strutture dedicate alla  nautica  da
diporto, e' determinata in base al piano economico-finanziario di cui
al comma 4 presentato dal richiedente,  e  non  puo'  comunque  avere
durata superiore a cinquanta anni. 
  3. La durata delle concessioni con  finalita'  turistico-ricreative
viene determinata in base al piano economico-finanziario  di  cui  al
comma 4, presentato dal  richiedente,  e  non  puo'  comunque  essere
superiore a quaranta anni. 
  4. Il piano economico-finanziario e' composto in via  generale  dai
seguenti elementi: 
    a) piano temporale di sviluppo delle attivita'; 
    b) descrizione sintetica del progetto  imprenditoriale,  con  una
scheda analitica di ogni prodotto e di ogni servizio che  si  intende
offrire; 
    c) progettazione della struttura organizzativa e del piano per la
gestione delle risorse umane; 
    d) analisi del contesto competitivo (analisi del mercato); 
    e) definizione del piano operativo con cui si declinano le  linee
guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti; 
    f)  piano  di  fattibilita'  economico-finanziaria  analitico   a
medio-lungo termine con  indicazione  del  fabbisogno  finanziario  e
coperture, certificato da un professionista abilitato; 
    g) analisi della  redditivita'  del  progetto  e  dei  principali
fattori   di   rischio,   corredata   di   simulazioni   dell'impatto
economico-finanziario   di   eventuali   deviazioni   dalle   ipotesi
formulate; 
    h) durata della concessione in funzione  dell'ammortamento  degli
investimenti previsti. 
  5. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4  e'  sottoposto
al parere di congruita' della Sezione demaniale del Comitato  tecnico
di valutazione di cui all'art. 48. 
  6. Nel caso  di  istanze  di  concessioni  per  il  mantenimento  e
utilizzo di opere esistenti e di cui ai commi 2 e 3,  che  mantengano
invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle
opere medesime, la durata non puo' essere superiore a dieci anni. 
  7. Le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei  beni  del  demanio
marittimo sono rilasciate per  un  periodo  non  superiore  a  trenta
giorni.