Art. 15 Analisi di coerenza e valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale 1. Le analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale, di cui all'art. 130, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 65/2014, si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 10, comma 2, della medesima legge regionale n. 65/2014 e alle loro varianti, secondo quanto previsto dall'art. 88, comma 6, dall'art. 90, comma 9, dall'art. 91, comma 10 e dall'art. 92, comma 5, lettere a) e b) della legge regionale n. 65/2014. 2. Per i piani soggetti a Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), le valutazioni degli effetti e le analisi di coerenza di cui al comma 1 sono svolte coordinandosi con il procedimento di VAS. 3. Le valutazioni degli effetti di cui al comma 1 formano contenuto dei piani e sono effettuate secondo criteri adeguati all'ambito di analisi di riferimento. 4. Il piano operativo, oltre a dare conto della conformita' al piano strutturale, puo' approfondire le valutazioni degli effetti paesaggistici, territoriali economici e sociali svolta dal piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS. 5. Il piano operativo e il piano attuativo motivano le scelte di pianificazione effettuate in riferimento alle valutazioni di cui al comma 1 contenute nel piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.