Art. 15 
 
       Analisi di coerenza e valutazione degli effetti attesi 
     a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale 
 
  1. Le analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti  attesi  a
livello paesaggistico, territoriale,  economico  e  sociale,  di  cui
all'art. 130, comma 2, lettere a)  e  b)  della  legge  regionale  n.
65/2014,   si   applicano   agli   strumenti   della   pianificazione
territoriale di cui  all'art.  10,  comma  2,  della  medesima  legge
regionale n. 65/2014 e alle loro varianti,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 88, comma 6, dall'art. 90, comma 9, dall'art. 91, comma  10
e dall'art. 92, comma 5, lettere a) e b)  della  legge  regionale  n.
65/2014. 
  2. Per i piani soggetti a Valutazione ambientale strategica  (VAS),
di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia
di Valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto
ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), le valutazioni degli
effetti e le analisi di coerenza  di  cui  al  comma  1  sono  svolte
coordinandosi con il procedimento di VAS. 
  3. Le valutazioni degli effetti di cui al comma 1 formano contenuto
dei piani e sono effettuate secondo criteri  adeguati  all'ambito  di
analisi di riferimento. 
  4. Il piano operativo, oltre a  dare  conto  della  conformita'  al
piano strutturale, puo' approfondire  le  valutazioni  degli  effetti
paesaggistici, territoriali economici  e  sociali  svolta  dal  piano
strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS. 
  5. Il piano operativo e il piano attuativo motivano  le  scelte  di
pianificazione effettuate in riferimento alle valutazioni di  cui  al
comma  1  contenute  nel  piano  strutturale,  coordinandosi  con  il
procedimento di VAS.