Art. 16 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il monitoraggio della pianificazione previsto dall'art. 15 della
legge regionale n. 65/2014, svolto dall'Osservatorio paritetico della
pianificazione, verifica il perseguimento delle finalita' di  cui  al
titolo I, capo  I  della  stessa  legge,  attraverso  la  valutazione
dell'efficacia degli strumenti della  pianificazione  territoriale  e
urbanistica, degli effetti da essi prodotti, nonche'  dell'efficienza
dei procedimenti per la loro formazione, con particolare  riferimento
ai seguenti aspetti: 
  a) contrasto e riduzione del consumo  di  suolo  e  promozione  del
recupero; 
  b)  salvaguardia  e  valorizzazione  del  patrimonio   territoriale
attraverso i procedimenti di adeguamento e conformazione al PIT e  la
valutazione degli esiti del procedimento di VAS; 
  c) riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione  del
territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualita' di vita delle
persone; 
  d) efficienza dei procedimenti di  formazione  degli  strumenti  di
pianificazione; 
  e) effettiva e adeguata connettivita' della rete  di  trasferimento
dati su tutto il territorio regionale. 
  2. Il monitoraggio di cui al comma 1 verifica altresi': 
  a) gli effetti economici ed occupazionali  delle  prescrizioni  del
piano paesaggistico sulle attivita' estrattive esercitate nelle  Alpi
Apuane di cui all'art. 15,  comma  1-bis  della  legge  regionale  n.
65/2014; 
  b) gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale
sulle  attivita'  agricole  e  sulle  attivita'   turistico-balneari;
vivaistiche e fiorovivaistiche sulle attivita' di itticoltura di  cui
all'art. 15, comma 1-ter della legge regionale n. 65/2014. 
  3. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, i comuni  forniscono
all'osservatorio paritetico della  pianificazione  i  dati  contenuti
negli strumenti di pianificazione territoriale  e  urbanistica,  come
indicato nella deliberazione della giunta regionale di  cui  all'art.
1,  comma  3,  lettera  c).  A  tale  scopo   il   responsabile   del
procedimento, contestualmente all'invio per la sua pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione  Toscana  (BURT)  dello  strumento
adottato e, successivamente, dello strumento  approvato,  compila  il
relativo applicativo web disponibile sul portale della regione. 
  4. I dati di cui al comma 3 corrispondono,  relativamente  ai  dati
riferiti all'intero territorio comunale, a quelli di cui all'art.  5,
comma 5. 
  5. L'Osservatorio paritetico della pianificazione, per le finalita'
di cui al comma 1, redige annualmente un  rapporto  di  monitoraggio,
che comunica alla giunta regionale, al  consiglio  regionale  e  alla
conferenza paritetica interistituzionale.