Art. 16 Monitoraggio 1. Il monitoraggio della pianificazione previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 65/2014, svolto dall'Osservatorio paritetico della pianificazione, verifica il perseguimento delle finalita' di cui al titolo I, capo I della stessa legge, attraverso la valutazione dell'efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, degli effetti da essi prodotti, nonche' dell'efficienza dei procedimenti per la loro formazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) contrasto e riduzione del consumo di suolo e promozione del recupero; b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso i procedimenti di adeguamento e conformazione al PIT e la valutazione degli esiti del procedimento di VAS; c) riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualita' di vita delle persone; d) efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione; e) effettiva e adeguata connettivita' della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale. 2. Il monitoraggio di cui al comma 1 verifica altresi': a) gli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attivita' estrattive esercitate nelle Alpi Apuane di cui all'art. 15, comma 1-bis della legge regionale n. 65/2014; b) gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attivita' agricole e sulle attivita' turistico-balneari; vivaistiche e fiorovivaistiche sulle attivita' di itticoltura di cui all'art. 15, comma 1-ter della legge regionale n. 65/2014. 3. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, i comuni forniscono all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come indicato nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera c). A tale scopo il responsabile del procedimento, contestualmente all'invio per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente, dello strumento approvato, compila il relativo applicativo web disponibile sul portale della regione. 4. I dati di cui al comma 3 corrispondono, relativamente ai dati riferiti all'intero territorio comunale, a quelli di cui all'art. 5, comma 5. 5. L'Osservatorio paritetico della pianificazione, per le finalita' di cui al comma 1, redige annualmente un rapporto di monitoraggio, che comunica alla giunta regionale, al consiglio regionale e alla conferenza paritetica interistituzionale.