Art. 16
Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge
provinciale sui trasporti 1993)
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3 della legge provinciale sui
trasporti 1993 sono abrogati.
2. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sui trasporti
1993 le parole: «In attuazione del piano provinciale dei trasporti»
sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione del piano provinciale
della mobilita' e degli altri strumenti di programmazione».
3. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sui trasporti
1993 le parole: «, ivi compresi la fissazione del grado minimo di
copertura dei costi con le entrate tariffarie» sono soppresse a
partire dall'esercizio 2018 previa apposita delibera della Giunta
provinciale o apposita previsione finanziaria inserita dalla Giunta
provinciale nella legge di stabilita' dell'esercizio successivo a
quello di approvazione del presente comma.
4. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sui trasporti
1993 le parole: «piano provinciale trasporti» sono sostituite dalle
seguenti: «piano provinciale della mobilita'».
5. Il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui trasporti
1993 e' sostituito dal seguente:
«1. La Giunta provinciale approva le tariffe - ordinarie e
agevolate - nonche' i titoli di viaggio dei servizi pubblici di
trasporto extraurbani e dei servizi pubblici di trasporto per alunni.
Il sistema tariffario provinciale prevede la libera circolazione
gratuita per le persone ultrasettantenni residenti in Provincia di
Trento che hanno un reddito mensile netto, calcolato assumendo il
reddito mensile netto del nucleo familiare diviso per il numero di
componenti, non superiore all'importo mensile lordo della pensione
minima, individuato con deliberazione della Giunta provinciale.»
6. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui
trasporti 1993 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il sistema tariffario provinciale promuove la graduale
sostituzione dei biglietti di corsa semplice con l'uso di SMART card
e demanda a provvedimenti della Giunta provinciale la definizione di
forme di incentivo sul costo del servizio per favorire la diversione
modale da traffico privato.»
7. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sui trasporti
1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite
dalle seguenti: «piano provinciale della mobilita'».
8. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sui trasporti
1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite
dalle seguenti: «piano provinciale della mobilita'».
9. Nel comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale sui trasporti
1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite
dalle seguenti: «piano provinciale della mobilita'».
10. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sui trasporti
1993 le parole: «Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1» sono
soppresse.