Art. 21
Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge
provinciale sulle piste ciclabili 2010)
1. Nel comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale sulle piste
ciclabili 2010, le parole: «di larghezza inferiore ai 3 metri
complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «di larghezza non
superiore ai 3 metri complessivi».
2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle piste
ciclabili 2010 e' abrogato.