Art. 12 Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (art. 14 della l.r. 3/1994) 1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna devono coincidere possibilmente con elementi geografi ci facilmente individuabili e tali da consentire un'efficace gestione e vigilanza. 2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e possono essere confermate. 3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Regione puo' avvalersi del concorso delle associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali puo' stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi. 4. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali. 5. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.