Art. 12 
 
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione  dell'avifauna  (art.
                        14 della l.r. 3/1994) 
 
  1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di  migrazione
dell'avifauna devono coincidere possibilmente con  elementi  geografi
ci facilmente individuabili e tali da consentire un'efficace gestione
e vigilanza. 
  2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna
hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e
possono essere confermate. 
  3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte  di
migrazione dell'avifauna la Regione puo' avvalersi del concorso delle
associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e  agricole  con  le
quali puo' stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli
interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate  di
proprietari e conduttori di fondi inclusi. 
  4. Nel piano  faunistico  venatorio  regionale  sono  indicati  gli
obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali. 
  5.  La  Regione  garantisce   l'equilibrio   compatibile   fra   le
popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e  l'ambiente
esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.