Art. 13 
 
           Oasi di protezione (art. 15 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Le oasi di protezione di cui all'art. 15 della l.r. 3/1994  sono
individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e  alla
sosta delle specie migratorie, nonche' all'insediamento, incremento e
irradiamento naturale della piccola fauna selvatica stanziale. 
  2. Nelle oasi di protezione si effettuano  interventi  idonei  alla
conservazione  della  fauna  selvatica,  favorendo  l'insediamento  e
l'irradiamento naturale delle  specie  stanziali  e  la  sosta  delle
specie migratorie. 
  3.  La  struttura  regionale  competente  della  Giunta   regionale
istituisce  le  oasi  tenendo  conto  della  realta'  produttiva  del
territorio, come destinazione d'uso  di  superfici  con  peculiarita'
ambientali e floristiche. Qualora le oasi  interessino  paesaggi  con
usi agro-silvo-pastorali estensivi,  devono  rappresentare  strumenti
per  la  difesa  della  natura  insieme  alla  difesa  del  paesaggio
tradizionale. Nel caso in cui interessino paesaggi con  utilizzazioni
agricole intensive, le oasi rappresentano una riserva parziale per la
salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali. 
  4. Le oasi di  protezione  hanno  durata  corrispondente  al  piano
faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate. 
  5. Per la gestione delle oasi di protezione la  Regione  si  avvale
dell'ATC e del concorso  di  associazioni  culturali,  ambientaliste,
venatorie e agricole con le quali stipula apposite  convenzioni.  Per
la  realizzazione  degli   interventi   gestionali   programmati   si
privilegiano forme associate di proprietari  e  conduttori  di  fondi
inclusi. 
  6. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r.
3/1994  la  Regione  provvede  in  merito   all'utilizzazione   delle
superfici interessate  al  fine  del  perseguimento  degli  obiettivi
faunistici  programmati.  Fino  a  tale  determinazione   su   queste
superfici e' preclusa l'attivita' venatoria. 
  7.  La  Regione  garantisce   l'equilibrio   compatibile   fra   le
popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e  l'ambiente
esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.