Art. 13 Oasi di protezione (art. 15 della l.r. 3/1994) 1. Le oasi di protezione di cui all'art. 15 della l.r. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonche' all'insediamento, incremento e irradiamento naturale della piccola fauna selvatica stanziale. 2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. 3. La struttura regionale competente della Giunta regionale istituisce le oasi tenendo conto della realta' produttiva del territorio, come destinazione d'uso di superfici con peculiarita' ambientali e floristiche. Qualora le oasi interessino paesaggi con usi agro-silvo-pastorali estensivi, devono rappresentare strumenti per la difesa della natura insieme alla difesa del paesaggio tradizionale. Nel caso in cui interessino paesaggi con utilizzazioni agricole intensive, le oasi rappresentano una riserva parziale per la salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali. 4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate. 5. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione si avvale dell'ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali stipula apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi. 6. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. 3/1994 la Regione provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici e' preclusa l'attivita' venatoria. 7. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.