Art. 12 
 
                             Ubicazione 
 
  1. Gli uffici I.A.T. devono essere ubicati in zone  centrali  o  in
posizione  turisticamente  strategica  rispetto   alla   destinazione
nonche' ai luoghi di maggior interesse e affluenza turistica. 
  2. Gli I.A.T. presenti nei maggiori centri  urbani  sono  dislocati
nelle aree a maggiore  e  costante  flusso  turistico,  in  relazione
all'ampiezza e  alla  ricettivita'  del  territorio  di  riferimento,
mentre gli I.A.T. stagionali,  estivi  o  invernali,  nelle  aree  di
villeggiatura e  presso  impianti  sciistici  interessati  da  flussi
prevalentemente stagionali. 
  3.  Alle  strutture  permanenti  si  possono   aggiungere   presidi
temporanei attivati nel  cuore  degli  eventi  o  comunque  in  punti
strategici, quali stazioni ferroviarie  e  aeroporti,  per  garantire
un'accoglienza  capillare  e  funzionale  al  successo  degli  eventi
stessi. 
  4. I presidi temporanei devono essere  realizzati  avendo  cura  di
utilizzare le linee grafiche e i segni distintivi utilizzati per  gli
uffici I.A.T.