Art. 14 
 
                    Orari di apertura al pubblico 
 
  1. I giorni e gli  orari  di  apertura  degli  uffici  I.A.T.  sono
definiti in base alla ricettivita'  del  territorio,  alla  tipologia
della struttura e dei servizi prestati, dei flussi turistici e  della
loro stagionalita'. 
  2. La struttura I.A.T.  presente  nel  capoluogo  di  regione  deve
assicurare orari  di  apertura  al  pubblico  sei  giorni  su  sette,
compresi i giorni festivi, per almeno otto ore giornaliere.  Qualora,
nel capoluogo  di  regione  siano  presenti  piu'  strutture  I.A.T.,
l'obbligo di apertura di sei giorni su sette puo'  essere  rispettato
garantendo l'apertura di almeno una delle strutture,  consentendo  la
chiusura delle  altre  in  una  giornata  infrasettimanale,  pur  nel
rispetto dell'apertura al pubblico di otto ore giornaliere. 
  3. La struttura I.A.T. presente nel capoluogo  di  provincia  o  la
struttura  I.A.T.  comunque  presente  presso  la   sede   principale
corrispondente  ad  uno  degli  ambiti  territoriali   turisticamente
rilevanti di cui all'art. 14 della legge regionale n.  14/2016,  deve
assicurare orari  di  apertura  al  pubblico  sei  giorni  su  sette,
compresi i giorni  festivi,  per  non  meno  di  quarantaquattro  ore
settimanali. Qualora nel capoluogo di  provincia  o  presso  la  sede
principale dell'A.T.L., se non  corrispondente  ad  un  capoluogo  di
provincia, siano presenti piu' strutture I.A.T. l'obbligo di apertura
di sei giorni su sette puo' essere rispettato  garantendo  l'apertura
di almeno una delle strutture consentendo la chiusura delle altre  in
una giornata infrasettimanale pur nel rispetto delle  quarantaquattro
ore settimanali di apertura. 
  4. Negli I.A.T. presenti nei capoluoghi di provincia o negli ambiti
territoriali  turisticamente  rilevanti  ove  non  sia  presente   un
capoluogo di provincia, deve essere attivato un contact centre  o  un
numero verde dedicato, in funzione  delle  specifiche  necessita'  ed
esigenze territoriali, con un servizio attivo sei  giorni  su  sette,
con fascia oraria di copertura del servizio mattutina e  pomeridiana,
per non  meno  di  quarantaquattro  ore  settimanali,  per  operatori
dedicati  (es.  turisti,  scuole,  agenzie  viaggi,  tour   operator,
strutture ricettive del territorio). 
  5. Le strutture I.A.T.  stagionali  devono  assicurare  i  seguenti
orari di apertura stagionale al pubblico: 
  a) nei mesi di alta stagione deve essere osservata  un'apertura  al
pubblico continuativa dello I.A.T.di sei giorni  su  sette,  per  non
meno di quarantaquattro  ore  settimanali,  non  necessariamente  con
orario continuato, distribuite sui  giorni  di  apertura  secondo  le
necessita' turistiche locali; 
  b) nei mesi di bassa stagione il servizio di apertura  al  pubblico
puo' essere limitato anche ai soli fine settimana, ai giorni  festivi
previsti dal calendario, ai ponti, in occasione di  manifestazioni  o
eventi di rilevanza per il  territorio  di  competenza  o  ad  alcune
giornate infrasettimanali; 
  c) il periodo di apertura dello I.A.T. in alta stagione non  potra'
essere inferiore a tre mesi nel caso in cui questa  coincida  con  la
stagione estiva o invernale e a  otto  mesi  nel  caso  che  l'ambito
territoriale turistico possa offrire due  periodi  di  alta  stagione
(periodo estivo e periodo invernale). 
  6. Le ore  di  apertura  nelle  giornate  infrasettimanali  possono
variare in base alle specifiche della destinazione ed  alle  esigenze
territoriali ed e' fatta salva da parte delle A.T.L.  di  riferimento
la possibilita' di modulare l'apertura secondo i flussi  di  maggiore
affluenza turistica ed in base al  calendario  di  manifestazioni  ed
eventi. 
  7. Le A.T.L. di riferimento  individuano  e  definiscono  per  ogni
I.A.T., entro il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  il  calendario
annuale delle aperture (giorni e orari) e lo pubblicano  sul  proprio
sito. 
  8. L'orario di apertura deve  essere  concordato  con  l'A.T.L.  di
riferimento,  comunicato  all'utenza  e  osservato,  salvo   motivati
impedimenti. L'A.T.L. competente garantisce una  soluzione  chiara  e
immediata per ogni eventuale disservizio. 
  9. A ogni  ufficio  deve  corrispondere  un  indirizzo  mail  e  un
recapito telefonico di riferimento, operativi negli stessi  orari  di
apertura al pubblico e comunicati  attraverso  pagine  web  dedicate,
social media o tramite il materiale editoriale di cui all'art. 13. 
  10. Gli orari di apertura devono essere comunicati all'esterno  dei
locali almeno nelle lingue italiano, inglese e francese. L'A.T.L.  di
riferimento puo' disporre che tale  comunicazione  avvenga  anche  in
altre lingue, in aggiunta a  quelle  sopra  indicate,  in  base  alla
provenienza dei turisti presenti sul proprio territorio.