Art. 15 Personale delle strutture I.A.T. 1. L'attivita' di informazione ed accoglienza turistica deve essere svolta da personale professionale e formato. 2. I requisiti fondamentali che gli operatori dell'ufficio I.A.T. devono possedere sono: a) conoscenza professionale del territorio piemontese e delle sue attrattive turistiche, culturali ed enogastronomiche; b) ottima proprieta' di linguaggio e capacita' di comunicazione; c) conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui l'inglese, parlate e scritte; d) buone conoscenze informatiche; e) attitudine alle relazioni con pubblico e spiccate capacita' di risoluzione dei problemi unitamente ad ottime capacita' di ascolto; f) cortesia, disponibilita' e chiarezza nell'erogazione del servizio. 3. Il numero di addetti dell'organico dell'ufficio I.A.T., in numero non inferiore a 2 nel capoluogo di regione, nei capoluoghi di provincia dove lo I.A.T. corrisponde alla sede dell'A.T.L. e nelle localita' con rilevanti flussi turistici nel corso dell'intero anno, e in numero variabile nelle restanti localita' a seconda della stagionalita' dei relativi flussi turistici, deve essere funzionale a garantire un'adeguata copertura del servizio di informazione e di accoglienza anche in termini di tempestivita' nell'erogazione e di qualita' del servizio. 4. Qualora l'A.T.L. di riferimento lo ritenga opportuno, il personale delle strutture I.A.T. e' tenuto a partecipare a fiere di settore e workshop in ambito nazionale ed internazionale nonche' a rendersi disponibile per servizi di supporto in occasione di educational e press tours. 5. Il personale assegnato al servizio I.A.T. e' tenuto a: a) eseguire con diligenza le disposizioni lavorative impartite dal responsabile dell'ufficio I.A.T., seguendo il principio della leale collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio, nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati; b) tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti; c) rispettare gli orari di lavoro; d) partecipare a tutti i momenti di formazione o aggiornamento professionale e di coordinamento organizzati dall'A.T.L. 6. Anche il personale utilizzato negli uffici I.A.T. la cui gestione e' affidata alle associazioni turistiche pro loco, agli organismi associativi di sviluppo turistico locale nonche' ad enti gestori di servizi di interesse pubblico deve possedere i requisiti professionali di cui al presente articolo. 7. Sono esclusi dall'affidamento o dall'impiego diretto persone fisiche in situazione di incompatibilita' con il servizio pubblico erogato. 8. Nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, presso l'ufficio I.A.T. puo' essere utilizzato personale volontario e tirocinante, che svolga la propria attivita' a integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali. 9. Il personale dell'ufficio I.A.T. risponde del proprio operato al direttore dell'A.T.L. di riferimento.