Art. 15 
 
                  Personale delle strutture I.A.T. 
 
  1. L'attivita' di informazione ed accoglienza turistica deve essere
svolta da personale professionale e formato. 
  2. I requisiti fondamentali che gli operatori  dell'ufficio  I.A.T.
devono possedere sono: 
  a) conoscenza professionale del territorio piemontese e  delle  sue
attrattive turistiche, culturali ed enogastronomiche; 
  b) ottima proprieta' di linguaggio e capacita' di comunicazione; 
  c) conoscenza di almeno due lingue straniere,  tra  cui  l'inglese,
parlate e scritte; 
  d) buone conoscenze informatiche; 
  e) attitudine alle relazioni con pubblico e spiccate  capacita'  di
risoluzione dei problemi unitamente ad ottime capacita' di ascolto; 
  f)  cortesia,  disponibilita'  e  chiarezza   nell'erogazione   del
servizio. 
  3. Il numero  di  addetti  dell'organico  dell'ufficio  I.A.T.,  in
numero non inferiore a 2 nel capoluogo di regione, nei capoluoghi  di
provincia dove lo I.A.T. corrisponde alla sede  dell'A.T.L.  e  nelle
localita' con rilevanti flussi turistici nel corso dell'intero  anno,
e in numero  variabile  nelle  restanti  localita'  a  seconda  della
stagionalita' dei relativi flussi turistici, deve essere funzionale a
garantire un'adeguata copertura del servizio  di  informazione  e  di
accoglienza anche in termini di tempestivita'  nell'erogazione  e  di
qualita' del servizio. 
  4.  Qualora  l'A.T.L.  di  riferimento  lo  ritenga  opportuno,  il
personale delle strutture I.A.T. e' tenuto a partecipare a  fiere  di
settore e workshop in ambito nazionale ed  internazionale  nonche'  a
rendersi  disponibile  per  servizi  di  supporto  in  occasione   di
educational e press tours. 
  5. Il personale assegnato al servizio I.A.T. e' tenuto a: 
  a) eseguire con diligenza le disposizioni lavorative impartite  dal
responsabile dell'ufficio I.A.T., seguendo il principio  della  leale
collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con  cui
venga a contatto per ragioni di servizio, nel  rispetto  dei  diritti
alla riservatezza degli interessati; 
  b) tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti; 
  c) rispettare gli orari di lavoro; 
  d) partecipare a tutti i  momenti  di  formazione  o  aggiornamento
professionale e di coordinamento organizzati dall'A.T.L. 
  6. Anche  il  personale  utilizzato  negli  uffici  I.A.T.  la  cui
gestione e' affidata alle  associazioni  turistiche  pro  loco,  agli
organismi associativi di sviluppo turistico locale  nonche'  ad  enti
gestori di servizi di interesse pubblico deve possedere  i  requisiti
professionali di cui al presente articolo. 
  7. Sono esclusi dall'affidamento  o  dall'impiego  diretto  persone
fisiche in situazione di incompatibilita' con  il  servizio  pubblico
erogato. 
  8. Nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione
contro gli infortuni e di  sicurezza  sul  lavoro,  presso  l'ufficio
I.A.T. puo' essere utilizzato personale volontario e tirocinante, che
svolga la propria attivita' a  integrazione  e  non  in  sostituzione
degli operatori professionali. 
  9. Il personale dell'ufficio I.A.T. risponde del proprio operato al
direttore dell'A.T.L. di riferimento.