Art. 17 Relazione annuale 1. Il referente della struttura I.A.T. predispone una relazione annuale sulle attivita' svolte, sulla loro efficacia, sul gradimento riscontrato presso gli utenti, sulle criticita' emerse e la trasmette all'A.T.L. di competenza. 2. Il direttore dell'A.T.L. e' tenuto a rendere disponibile alla struttura regionale competente la relazione di cui al comma 1 unitamente ad un proprio documento nel quale sono indicate le misure da adottare per il superamento delle criticita' emerse e per il perseguimento di una migliore attivita' di servizio dell'ufficio I.A.T.