Art. 17 
 
                          Relazione annuale 
 
  1. Il referente della struttura  I.A.T.  predispone  una  relazione
annuale sulle attivita' svolte, sulla loro efficacia, sul  gradimento
riscontrato presso gli utenti, sulle criticita' emerse e la trasmette
all'A.T.L. di competenza. 
  2. Il direttore dell'A.T.L. e' tenuto a  rendere  disponibile  alla
struttura regionale  competente  la  relazione  di  cui  al  comma  1
unitamente ad un proprio documento nel quale sono indicate le  misure
da adottare per il superamento  delle  criticita'  emerse  e  per  il
perseguimento di una  migliore  attivita'  di  servizio  dell'ufficio
I.A.T.