Art. 24 
 
       Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999 
 
  1. All'articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La Regione promuove iniziative finalizzate  a  favorire  la
conoscenza  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  tartuficolo,  con
particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed
aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei  cani  utilizzati
nella stessa.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3 bis. Per le finalita' di cui al comma  3,  l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a erogare contributi alle  associazioni  dei
tartufai secondo criteri e modalita' stabiliti,  nel  rispetto  della
normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento
regionale.».