Art. 24 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999 1. All'articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3 bis. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalita' stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.».