Art. 11 
 
                           Collaborazione 
 
  1. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche  e  l'azienda
speciale IDM avviene tramite le competenti sedi distaccate dell'IDM e
riguarda: 
    a) l'accordo sul  programma  di  attivita'  delle  organizzazioni
turistiche; 
    b)  la  realizzazione  delle  attivita'  come  dal  programma  di
attivita'; 
    c) iniziative di marketing. 
  2. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM e'
istituito un collegio  dei  presidenti  e  un  comitato  tecnico.  La
collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi  distaccate
si svolge sia direttamente  che  per  il  tramite  del  collegio  dei
presidenti o del comitato tecnico.