Art. 11 Collaborazione 1. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e l'azienda speciale IDM avviene tramite le competenti sedi distaccate dell'IDM e riguarda: a) l'accordo sul programma di attivita' delle organizzazioni turistiche; b) la realizzazione delle attivita' come dal programma di attivita'; c) iniziative di marketing. 2. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM e' istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate si svolge sia direttamente che per il tramite del collegio dei presidenti o del comitato tecnico.