Art. 13 
 
                 Capacita' ricettiva e posti-bambino 
 
  1. La capacita' ricettiva  dei  servizi  dipende  dalla  superficie
interna destinata all'attivita' pedagogica di cui all'art. 22,  comma
1, lettera c), e rappresenta il numero massimo di bambine  e  bambini
che possono frequentare contemporaneamente il servizio. 
  2. Per quanto riguarda il numero di posti da allestire  valgono  le
seguenti regole: 
    a)  per  gli  asili  nido  secondo  la  legislazione  provinciale
vigente; 
    b)  per  le  microstrutture  per   la   prima   infanzia   e   le
microstrutture aziendali e' prevista  una  capacita'  ricettiva  fino
a trenta posti; 
    c)  il  calcolo  del  numero  di  posti  presso  il  servizio  di
assistenza domiciliare all'infanzia avviene  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, del decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  23
maggio 1977, n. 22, tenendo conto del  numero  dei  componenti  della
famiglia dell'assistente domiciliare all'infanzia quale risulta dallo
stato di famiglia, e considerando le  bambine  e  i  bambini  accolti
quali «abitanti successivi».