Art. 13 Capacita' ricettiva e posti-bambino 1. La capacita' ricettiva dei servizi dipende dalla superficie interna destinata all'attivita' pedagogica di cui all'art. 22, comma 1, lettera c), e rappresenta il numero massimo di bambine e bambini che possono frequentare contemporaneamente il servizio. 2. Per quanto riguarda il numero di posti da allestire valgono le seguenti regole: a) per gli asili nido secondo la legislazione provinciale vigente; b) per le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali e' prevista una capacita' ricettiva fino a trenta posti; c) il calcolo del numero di posti presso il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia avviene ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, tenendo conto del numero dei componenti della famiglia dell'assistente domiciliare all'infanzia quale risulta dallo stato di famiglia, e considerando le bambine e i bambini accolti quali «abitanti successivi».