Art. 18 
 
                         Personale supplente 
 
  1. Gli asili nido, le microstrutture per la  prima  infanzia  e  le
microstrutture  aziendali  garantiscono  il  rispetto  del   rapporto
numerico personale educativo-bambino di cui  all'art.  12,  comma  1,
anche in caso di assenza di personale. 
  2. Sono disponibili figure supplenti dotate di  adeguata  qualifica
professionale come previsto dall'art. 15, comma 1, e  inserite  nelle
strutture in modo continuativo. 
  3.  Il  numero  delle  figure  supplenti  dipende  dal  numero   di
posti-bambino disponibili; i servizi  prevedono  per  ogni  struttura
l'inserimento   regolare   di   una   figura   supplente   ogni venti
posti-bambino per almeno 9,5 ore a settimana; in caso di assenze  del
personale va previsto un aumento del numero  di  ore  settimanali  ai
sensi del comma 1. 
  4. Le figure supplenti possono essere impiegate  al  bisogno  anche
per l'elaborazione di progetti, per l'attivita' di coordinamento o di
supplenza nei servizi di assistenza domiciliare all'infanzia. 
  5.  Le  figure   supplenti   dedicano   il   tempo   necessario   a
familiarizzare con le bambine e i bambini e a instaurare con loro una
relazione stabile. 
  6. Il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia individua  le
modalita'  di   sostituzione   delle/degli   assistenti   domiciliari
all'infanzia e a tal fine  collabora  anche,  se  possibile,  con  le
microstrutture per la prima infanzia o le microstrutture aziendali.