Art. 19 
 
                    Coordinatrici e coordinatori 
 
  1. Negli asili nido, nelle microstrutture per  la  prima  infanzia,
nelle  microstrutture  aziendali  e  nel   servizio   di   assistenza
domiciliare  all'infanzia  sono  presenti  persone  con  compiti   di
coordinamento, che  interagiscono  con  il  personale  amministrativo
dell'ente gestore e con il personale  pedagogico  previsto  dall'art.
20. 
  2. Le coordinatrici e i  coordinatori  svolgono  principalmente  le
seguenti funzioni: 
    a) effettuano la pianificazione delle risorse; 
    b) garantiscono la professionalita' del servizio e del personale; 
    c) assicurano il regolare scambio di esperienze tra il  personale
educativo ai sensi dell'art. 17; 
    d) garantiscono la collaborazione educativa  e  formativa  con  i
genitori; 
    e) assicurano la partecipazione e l'inclusione  delle  bambine  e
dei bambini con disabilita'; 
    f) garantiscono l'integrazione del servizio nel territorio  e  la
cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche. 
  3.  Le  coordinatrici  e  i  coordinatori,  oltre  a  disporre   di
conoscenze in materia  di  coordinamento  e  gestione  delle  risorse
umane, sono in possesso: 
    a) di una specifica qualifica professionale di cui  all'art.  15,
oppure 
    b) di formazione universitaria a indirizzo pedagogico oppure, 
    c) se impiegati principalmente in  attivita'  amministrative,  di
un'adeguata formazione in campo amministrativo. 
  4. Le coordinatrici e i coordinatori, compatibilmente con  la  loro
attivita' lavorativa di coordinamento e se dispongono della qualifica
di cui all'art. 15, sono impiegati anche nei compiti  di  formazione,
educazione e assistenza all'infanzia. 
  5. Le coordinatrici e i coordinatori  del  servizio  di  assistenza
domiciliare all'infanzia operano  suddivisi  per  bacini  d'utenza  e
svolgono anche funzioni di controllo sugli  appartamenti  delle/degli
assistenti domiciliari all'infanzia per accertare la sussistenza  dei
prescritti requisiti di idoneita' e igiene.