Art. 19 Coordinatrici e coordinatori 1. Negli asili nido, nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nel servizio di assistenza domiciliare all'infanzia sono presenti persone con compiti di coordinamento, che interagiscono con il personale amministrativo dell'ente gestore e con il personale pedagogico previsto dall'art. 20. 2. Le coordinatrici e i coordinatori svolgono principalmente le seguenti funzioni: a) effettuano la pianificazione delle risorse; b) garantiscono la professionalita' del servizio e del personale; c) assicurano il regolare scambio di esperienze tra il personale educativo ai sensi dell'art. 17; d) garantiscono la collaborazione educativa e formativa con i genitori; e) assicurano la partecipazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilita'; f) garantiscono l'integrazione del servizio nel territorio e la cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche. 3. Le coordinatrici e i coordinatori, oltre a disporre di conoscenze in materia di coordinamento e gestione delle risorse umane, sono in possesso: a) di una specifica qualifica professionale di cui all'art. 15, oppure b) di formazione universitaria a indirizzo pedagogico oppure, c) se impiegati principalmente in attivita' amministrative, di un'adeguata formazione in campo amministrativo. 4. Le coordinatrici e i coordinatori, compatibilmente con la loro attivita' lavorativa di coordinamento e se dispongono della qualifica di cui all'art. 15, sono impiegati anche nei compiti di formazione, educazione e assistenza all'infanzia. 5. Le coordinatrici e i coordinatori del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia operano suddivisi per bacini d'utenza e svolgono anche funzioni di controllo sugli appartamenti delle/degli assistenti domiciliari all'infanzia per accertare la sussistenza dei prescritti requisiti di idoneita' e igiene.