Art. 21 
 
                     Partecipazione e inclusione 
 
  1. I servizi soddisfano le  esigenze  di  una  pedagogia  inclusiva
della prima infanzia e assicurano parita' di accesso. 
  2. Promuovendo un approccio  attento  alle  diversita',  i  servizi
garantiscono a ogni bambina o bambino  di  sviluppare  al  meglio  il
proprio potenziale. 
  3. I bambini con diagnosi funzionale di cui alla legge  5  febbraio
1992, n. 104, che mostrano un elevato fabbisogno di assistenza e  che
vengono iscritti in un asilo nido, in una microstruttura per la prima
infanzia o in una  microstruttura  aziendale,  ricevono  sostegno  da
parte di personale qualificato specializzato ai sensi  dell'art.  17,
comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8. 
  4. Il servizio di assistenza  domiciliare  all'infanzia,  prima  di
accogliere una bambina  o  un  bambino  con  disabilita',  valuta  il
relativo  fabbisogno  di  assistenza  e   il   livello   d'istruzione
dell'assistente domiciliare all'infanzia;  qualora  fosse  necessario
personale  qualificato  specializzato,  il   servizio   procura,   se
possibile, un posto presso una microstruttura per la prima  infanzia,
una microstruttura aziendale o un asilo nido nelle vicinanze. 
  5.  In  caso  di  accoglienza  di  bambine/bambini  con  background
migratorio e in presenza di barriere di comunicazione linguistica,  i
servizi offrono, ove possibile, un'adeguata assistenza con  l'impiego
di mediatori e mediatrici culturali.