Art. 27 
 
                            Spazi esterni 
 
  1.  Le  strutture  devono  essere  ubicate  in  un  luogo  salubre,
possibilmente distante dal traffico stradale  e  da  qualsiasi  fonte
d'inquinamento, lontano da depositi di  rifiuti,  scarichi  di  acque
reflue e acque stagnanti. 
  2. Di regola le  strutture  hanno  a  disposizione  una  superficie
esterna stimolante e organizzata  a  misura  di  bambino,  che  viene
regolarmente usata. 
  3. Per superficie esterna di cui al comma 2, s'intende una terrazza
o un'area verde di almeno 2,5 m² a bambino; come dotazione di base si
consiglia di prevedere  altalene,  uno  scivolo,  una  struttura  per
arrampicare, una buca della sabbia, veicoli per bambini e un  attacco
per l'acqua. 
  4. In mancanza di una superficie esterna di  cui  al  comma  2,  le
strutture sfrutteranno la presenza di un parco o un giardino pubblico
nelle vicinanze per consentire alle bambine e ai bambini di muoversi,
arrampicare e giocare con diversi materiali e attrezzi.