Art. 27 Spazi esterni 1. Le strutture devono essere ubicate in un luogo salubre, possibilmente distante dal traffico stradale e da qualsiasi fonte d'inquinamento, lontano da depositi di rifiuti, scarichi di acque reflue e acque stagnanti. 2. Di regola le strutture hanno a disposizione una superficie esterna stimolante e organizzata a misura di bambino, che viene regolarmente usata. 3. Per superficie esterna di cui al comma 2, s'intende una terrazza o un'area verde di almeno 2,5 m² a bambino; come dotazione di base si consiglia di prevedere altalene, uno scivolo, una struttura per arrampicare, una buca della sabbia, veicoli per bambini e un attacco per l'acqua. 4. In mancanza di una superficie esterna di cui al comma 2, le strutture sfrutteranno la presenza di un parco o un giardino pubblico nelle vicinanze per consentire alle bambine e ai bambini di muoversi, arrampicare e giocare con diversi materiali e attrezzi.