Art. 16
Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle
agevolazioni
1. I procedimenti per la concessione di agevolazioni a favore delle
imprese si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro
novantagiorni dalla datadi chiusura dei termini di presentazione
delle domande prevista dal relativo bando. Tale termine puo' essere
motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel
caso in cui la complessita' degli interventi o l'entita' delle
risorse messe a disposizione lo richiedano.
2. I termini di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in
documenti gia' in possesso dell'amministrazione o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.