Art. 11 
 
            Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 10 
                  della legge regionale n. 73/2008 
 
  1. Il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008  e'
sostituito dal seguente: 
    «2-bis. Per la copertura degli oneri di  cui  all'art.  9,  comma
2-bis, ivi comprese le spese di gestione, e' autorizzata la spesa  di
euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti
della  Missione  15  "Politiche  per  il  lavoro  e   la   formazione
professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio  di  previsione  2018
-2020, annualita' 2018.». 
  2. Il comma 2-ter dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008  e'
abrogato.