Art. 13 
 
          Accreditamento strutture sanitarie - Inserimento 
        dell'articolo 47-bis nella legge regionale n. 51/2009 
 
  1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 51/2009 e'  inserito  il
seguente: 
 
                            «Art. 47-bis. 
 
 
                          Oneri istruttori 
 
  1. Gli importi e le  modalita'  di  applicazione  e  corresponsione
degli oneri istruttori e delle tariffe relative  alle  autorizzazioni
ed agli accreditamenti delle strutture sanitarie private  toscane  di
cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della  Giunta
Regionale sulla base dei costi  delle  attivita'  svolte  nell'ambito
dell'istruttoria del provvedimento e sulla base dei criteri di cui ai
commi 2 e 3. 
  2. Per le istanze relative  alla  verifica  di  autorizzazione  gli
importi di cui al comma  1  sono  definiti,  al  netto  di  eventuali
ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura
non inferiore ad euro  300,00  e  non  superiore  ad  euro  7.000,00,
tenendo conto: 
    a) della tipologia di istanza presentata ai sensi degli  articoli
5, 6, 6-bis e 7; 
    b)  della  complessita'  e  della  tipologia  delle   prestazioni
erogabili presso la struttura sanitaria privata. 
  3. Per le istanze relative  alla  verifica  di  accreditamento  gli
importi di cui al comma  1  sono  definiti,  al  netto  di  eventuali
ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura
non inferiore ad euro 1.500,00 e non  superiore  ad  euro  10.000,00,
tenendo conto: 
    a) della tipologia di istanza presentata ai sensi dell'art. 29; 
    b)  della  complessita'  e  della  tipologia  delle   prestazioni
erogabili presso la struttura sanitaria privata. 
  4. La deliberazione della Giunta stabilisce altresi'  le  modalita'
di aggiornamento degli  oneri  quantificati  ai  sensi  del  presente
articolo.».