Art. 14 
 
            Riduzione temporanea dei vitalizi - Modifiche 
         all'articolo 27-bis della legge regionale n. 3/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 27-bis  della  legge  regionale  9  gennaio
2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui  componenti
della Giunta regionale), le  parole:  «il  triennio  2015-2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'annualita' 2018».