Art. 14 Riduzione temporanea dei vitalizi - Modifiche all'articolo 27-bis della legge regionale n. 3/2009 1. Al comma 1 dell'art. 27-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: «il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «l'annualita' 2018».