Art. 15 
Gestione  e  manutenzione  dei  tracciati  e  percorsi  ciclabili   -
  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 27/2012 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 giugno 2012,
n.  27  (Interventi  per  favorire  lo   sviluppo   della   mobilita'
ciclistica), e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri  enti  pubblici
possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione,  da  parte  dei
medesimi enti o consorzi che gia' svolgono attivita' di  manutenzione
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di
competenza, di interventi di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
per ciascun tracciato o percorso ciclabile.».