Art. 15 Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 27/2012 1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica), e' inserito il seguente: «1-bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione, da parte dei medesimi enti o consorzi che gia' svolgono attivita' di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile.».