Art. 16 
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca -  Modifiche
  all'articolo 45-bis della legge regionale n. 77/2012 
  1. Il  comma  2-bis  dell'art.  45-bis  della  legge  regionale  27
dicembre  2012,  n.  77  (Legge  finanziaria  per  l'anno  2013),  e'
sostituito dal seguente: 
    «2-bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli
interventi  di  cui  al  comma  1,  e'  autorizzata  una  spesa  fino
all'importo massimo di euro 4.500.000,00 per  l'anno  2018,  di  euro
4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno  2020,
previa stipula di specifici accordi  con  gli  enti  competenti  alla
realizzazione degli stessi.». 
  2. Il comma 3-bis dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012
e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis. All'onere di spesa di cui al comma  2-bis,  pari  a  euro
4.500.000,00 per l'anno 2018, euro 4.000.000,00 per  l'anno  2019  ed
euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli  stanziamenti
della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma  05
"Viabilita' e infrastrutture stradali",  Titolo  2  "Spese  in  conto
capitale" del bilancio di previsione  2018  -2020,  annualita'  2018,
2019 e 2020.».