Art. 17 
 
             Interventi sul porto di Livorno - Modifiche 
          all'articolo 34 della legge regionale n. 86/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre  2014,
n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole:  «per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2037» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2039». 
  2. Il comma 3 dell'art. 34 della  legge  regionale  n.  86/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Ai fini  del  concorso  regionale  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata una spesa fino a un massimo  di  euro  12.500.000,00  per
l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione  10
"Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 03 "Trasporto per via
d'acqua", Titolo  1  "Spese  correnti"  del  bilancio  di  previsione
2018-2020, annualita' 2020.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 34 della  legge  regionale  n.  86/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Ai sensi dell'art. 14,  comma  5,  della  legge  regionale  7
gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche alla legge  regionale  n.  20/2008),  agli  oneri  per  gli
esercizi successivi, fino all'importo massimo di  euro  12.500.000,00
annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039,  si  fa  fronte  con
legge di bilancio.».