Art. 18 
Gestione dei fondi del personale trasferito - Modifiche  all'articolo
  9 della legge regionale n. 22/2015 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 3 marzo  2015,
n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali  n.  32/2002,  n.  67/2003,  n.  41/2005,  n.  68/2011,  n.
65/2014), e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Le somme dei fondi di cui al  comma  7  che  residuano  a
seguito dell'applicazione del comma  5,  come  risultanti  nei  fondi
costituiti a partire dall'anno 2017,  sono  attribuite  al  personale
interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto a seguito  del  primo  contratto  collettivo
nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in  vigore  della  legge
regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge  di  stabilita'  per  l'anno
2018)».