Art. 19 
 
            Interventi sul porto di Piombino - Modifiche 
          all'articolo 19 della legge regionale n. 82/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 28 dicembre  2015,
n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilita' per l'anno 2016), le parole: «per ciascuno degli anni  dal
2018 al 2037» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2038». 
  2. Il comma 3 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  82/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Ai fini  del  concorso  regionale  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata una spesa fino a un  massimo  di  euro  3.000.000,00  per
ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  cui  si  fa  fronte  con   gli
stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla  mobilita'",
Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1  "Spese  correnti"
del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualita' 2019 e 2020.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  82/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Ai sensi dell'art. 14,  comma  5,  della  legge  regionale  7
gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche alla legge  regionale  n.  20/2008),  agli  oneri  per  gli
esercizi successivi, fino all'importo massimo  di  euro  3.000.000,00
annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2038,  si  fa  fronte  con
legge di bilancio.».