Art. 22 
Finanziamento dell'osservatorio regionale del paesaggio  -  Modifiche
  all'articolo 5 della legge regionale n. 89/2016 
  1. Al comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  89/2016  le
parole: «per il triennio 2017-2019,» sono sostituite dalle  seguenti:
«per gli anni 2017 e 2018,». 
  2. Il comma 3 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  89/2016  e'
sostituito dal seguente: 
    «3.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma   1   e'
autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017  e  di
euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente  con
gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia
abitativa", Programma 01  "Urbanistica  e  assetto  del  territorio",
Titolo 1 "Spese  correnti"  del  bilancio  di  previsione  2017-2019,
annualita'  2017  per  l'anno  2017  e  del  bilancio  di  previsione
2018-2020, annualita' 2018 per l'anno 2018.».