Art. 23 Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attivita' e rapporti delle province e della citta' metropolitana - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 91/2016 1. Al comma 1 dell'art. 5 delle legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), le parole: «previsti nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «coerenti con le finalita'», e dopo le parole: «nella modifica degli stessi,» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso la previsione di nuovi interventi,». 2. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 91/2016 sono aggiunte le parole: «Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale.».