Art. 23 
Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attivita' e rapporti
  delle  province  e   della   citta'   metropolitana   -   Modifiche
  dell'articolo 5 della legge regionale n. 91/2016 
  1. Al comma 1 dell'art. 5 delle legge regionale 27  dicembre  2016,
n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia
e alla riqualificazione del patrimonio  edilizio  esistente.  Proroga
del termine per la  presentazione  dei  titoli  abilitativi  previsti
dalla legge regionale n. 24/2009. Modifiche alla legge  regionale  n.
65/2014  e  misure  per  accelerare  la  realizzazione  di  opere   e
interventi  da  parte  degli  enti  locali),  le  parole:   «previsti
nell'ambito»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «coerenti  con   le
finalita'», e dopo le parole: «nella  modifica  degli  stessi,»  sono
inserite le seguenti: «, anche  attraverso  la  previsione  di  nuovi
interventi,». 
  2. Alla fine del comma 2  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.
91/2016 sono aggiunte le parole: «Le somme reintroitate dalla Regione
costituiscono la copertura finanziaria  degli  interventi  trasferiti
alla competenza comunale.».