Art. 25 Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilita' regionale - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 40/2017 1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2017, le parole: «di euro 50.000,00 per l'anno 2017, di euro 500.000,00 per l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018,». 2. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2017 e' sostituito dal seguente: «2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017 per l'anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualita' 2018 per l'anno 2018.».