Art. 25 
Finanziamento progettazione di interventi in  materia  di  viabilita'
  regionale - Modifiche all'articolo  23  della  legge  regionale  n.
  40/2017 
  1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge  regionale  n.  40/2017,  le
parole: «di euro 50.000,00 per l'anno 2017, di  euro  500.000,00  per
l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per  l'anno  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «di  euro  50.000,00  per  l'anno  2017  e  di  euro
2.500.000,00 per l'anno 2018,». 
  2. Il comma 2 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  40/2017  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per  l'importo  massimo
di euro 50.000,00 per l'anno 2017 ed  euro  2.500.000,00  per  l'anno
2018,  si  fa  fronte  rispettivamente  con  gli  stanziamenti  della
Missione 10  "Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'",  Programma  05
"Viabilita' e infrastrutture stradali",  Titolo  2  "Spese  in  conto
capitale" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2017 per
l'anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualita' 2018
per l'anno 2018.».