Art. 27 
 
Politiche per le persone con disabilita' - Modifiche all'articolo  29
                  della legge regionale n. 60/2017 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 18  ottobre  2017,
n. 60 (Disposizioni generali  sui  diritti  e  le  politiche  per  le
persone con disabilita'), e' sostituito dal seguente: 
    «1. A  decorrere  dall'anno  2018,  per  l'attuazione  di  quanto
previsto all'art. 27, e' autorizzata la spesa di euro 150.000,00  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa  fronte  per  l'anno
2018  con  gli  stanziamenti  della  Missione  12  "Diritti  sociali,
politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari  e  sociali",  Titolo  1  "Spese
correnti" e per gli anni 2019  e  2020  con  gli  stanziamenti  della
Missione  12  "Diritti  sociali,  politiche  sociali   e   famiglia",
Programma  02  "Interventi  per  la  disabilita'",  Titolo  1  "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.».