Art. 27 Politiche per le persone con disabilita' - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 60/2017 1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'), e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, e' autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e per gli anni 2019 e 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilita'", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.».