Art. 9 
Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia  provinciale
  - Modifiche all'articolo 63-bis della legge regionale n. 3/1994 
  1. Il comma 2-ter dell'art. 63-bis della legge regionale 12 gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  «Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio»), e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Ai fini del contributo  regionale  al  finanziamento  delle
convenzioni previste dall'art. 7, comma 6, della legge  regionale  n.
22/2015 di cui all'art. 13-ter, comma 4-bis, e' autorizzata la  spesa
di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018  cui  si
fa fronte  con  gli  stanziamenti  della  Missione  16  "Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca", Programma  02  "Caccia  e  pesca",
Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente: 
    a) del bilancio di previsione 2016-2018, annualita' 2016; 
    b) del bilancio di previsione 2017-2019, annualita' 2017; 
    c) del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018.».