Art. 9 Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale - Modifiche all'articolo 63-bis della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 2-ter dell'art. 63-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' sostituito dal seguente: «2-ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 22/2015 di cui all'art. 13-ter, comma 4-bis, e' autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente: a) del bilancio di previsione 2016-2018, annualita' 2016; b) del bilancio di previsione 2017-2019, annualita' 2017; c) del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018.».