Art. 5 Istituzione dell'elenco regionale 1 E' istituito, presso ESTAR, l'elenco regionale dei componenti degli organismi tecnici di gara di cui all'art. 3, in cui sono rappresentati tutti i profili professionali esistenti all'interno del servizio sanitario regionale. 2. L'elenco e' gestito interamente con strumenti informatici e collocato su apposita piattaforma accessibile dal sito web di ESTAR. 3. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono all'iscrizione dei soggetti che prestano servizio presso di essi ai sensi dell'art. 10.