Art. 5 
 
                  Istituzione dell'elenco regionale 
 
  1 E' istituito, presso ESTAR,  l'elenco  regionale  dei  componenti
degli organismi tecnici di gara  di  cui  all'art.  3,  in  cui  sono
rappresentati tutti i profili professionali esistenti all'interno del
servizio sanitario regionale. 
  2. L'elenco e' gestito  interamente  con  strumenti  informatici  e
collocato su apposita piattaforma accessibile dal sito web di ESTAR. 
  3.  Gli  enti   del   servizio   sanitario   regionale   provvedono
all'iscrizione dei soggetti che prestano servizio presso di  essi  ai
sensi dell'art. 10.