Art. 8 
 
Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo 
 
  1. La Regione, per favorire la crescita della filiera  del  settore
produttivo e promuovere la musica  quale  strumento  di  aggregazione
sociale,  sostiene  la  produzione  e  la  fruizione   della   musica
contemporanea dal  vivo  ed  in  particolare  della  musica  italiana
originale dal vivo. 
  2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti  pubblici  e
privati, aventi o meno  scopo  di  lucro,  per  la  realizzazione  di
progetti  di  valenza  regionale  che  sviluppino  azioni   volte   a
perseguire uno o piu' dei seguenti obiettivi: 
    a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e  della
creativita',  in  particolare  giovanile,  attraverso  iniziative  di
orientamento,  tutoraggio   e   supporto   nelle   fasi   produttive,
distributive e promozionali, anche all'estero; 
    b) sviluppo,  consolidamento  e  valorizzazione,  anche  ai  fini
turistici, di circuiti di locali e di  reti  di  festival  di  musica
contemporanea originale dal vivo; 
    c) circuitazione degli artisti e  dei  complessi  musicali  della
Regione, ed in particolare  degli  artisti  individuati  grazie  alle
azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e  nei  festival
di musica contemporanea originale dal vivo; 
    d)   promozione   e   circuitazione   all'estero,   adeguatamente
rendicontata secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla  Giunta
regionale, degli artisti e dei gruppi musicali della Regione.