Art. 8 Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo 1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo ed in particolare della musica italiana originale dal vivo. 2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o piu' dei seguenti obiettivi: a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creativita', in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero; b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo; c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo; d) promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, degli artisti e dei gruppi musicali della Regione.