Art. 12 Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della VIA 1. Il proponente ha facolta' di chiedere una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della VIA. A tal fine si seguono le disposizioni contenute all'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006.