Art. 12 
 
        Definizione del livello di dettaglio degli elaborati 
                    progettuali ai fini della VIA 
 
  1. Il proponente ha facolta' di chiedere una fase di confronto  con
l'autorita'  competente  al  fine  di  definire  la   portata   delle
informazioni e il livello di dettaglio  degli  elaborati  progettuali
necessari allo svolgimento della  VIA.  A  tal  fine  si  seguono  le
disposizioni contenute all'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del
2006.