Art. 14 Definizione dei contenuti del SIA (scoping) 1. Per i progetti assoggettati a VIA e' facolta' del proponente richiedere all'autorita' competente l'effettuazione di una fase di consultazione preliminare volta: a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata; b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA; c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'art. 15, comma 3. 2. Il proponente trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, la documentazione indicata all'art. 21, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonche' una relazione che evidenzia la conformita' del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area e l'assenza degli elementi e dei fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a). 3. La documentazione di cui al comma 2 e' pubblicata secondo le modalita' indicate all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonche' della documentazione e degli elaborati di cui all'art. 15, comma 3, l'autorita' competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 5. L'autorita' competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime con atto dirigenziale entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. 6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della meta' nei casi di progetti assoggettati a VIA ad esito della verifica di assoggettabilita' a VIA (screening). 7. L'accertamento dell'insussistenza di elementi preclusivi nonche' la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vincolano l'autorita' competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi. 8. L'autorita' competente assicura che le attivita' di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente. 9. Per l'avvio della definizione dei contenuti del SIA (scoping), su richiesta dell'autorita' competente si applica l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.