Art. 14 
 
             Definizione dei contenuti del SIA (scoping) 
 
  1. Per i progetti assoggettati a VIA  e'  facolta'  del  proponente
richiedere all'autorita' competente l'effettuazione di  una  fase  di
consultazione preliminare volta: 
    a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi
alla  realizzazione  del  progetto,  derivanti  dalla  pianificazione
territoriale ed  urbanistica  ovvero  da  vincoli  assoluti  presenti
nell'area interessata; 
    b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA; 
    c)  alla  puntuale  definizione  della  documentazione  e   degli
elaborati di cui all'art. 15, comma 3. 
  2. Il proponente trasmette  all'autorita'  competente,  in  formato
elettronico, la documentazione indicata  all'art.  21,  comma  1  del
decreto legislativo  n.  152  del  2006  nonche'  una  relazione  che
evidenzia   la   conformita'   del   progetto   agli   strumenti   di
pianificazione territoriale ed  urbanistica,  gli  eventuali  vincoli
paesaggistici, ambientali e storico culturali  presenti  nell'area  e
l'assenza degli elementi e dei fattori preclusivi di cui al comma  1,
lettera a). 
  3. La documentazione di cui al comma 2  e'  pubblicata  secondo  le
modalita' indicate all'art. 21, comma 2 del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006. 
  4.  Per  la  definizione  dei  contenuti  del  SIA,  nonche'  della
documentazione e  degli  elaborati  di  cui  all'art.  15,  comma  3,
l'autorita' competente, entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione, convoca una conferenza di servizi istruttoria di  cui
all'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  5. L'autorita'  competente,  sulla  base  delle  indicazioni  della
conferenza di servizi, i cui  lavori  si  concludono  entro  quaranta
giorni dalla ricezione della  documentazione,  si  esprime  con  atto
dirigenziale   entro   sessanta   giorni   dalla   ricezione    della
documentazione. 
  6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della meta' nei casi
di  progetti  assoggettati  a  VIA  ad  esito   della   verifica   di
assoggettabilita' a VIA (screening). 
  7. L'accertamento dell'insussistenza di elementi preclusivi nonche'
la definizione degli elementi di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),
determinati ai sensi  dei  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  vincolano
l'autorita'  competente  e  le  amministrazioni   partecipanti   alla
conferenza di servizi. 
  8. L'autorita' competente assicura  che  le  attivita'  di  cui  al
presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente. 
  9. Per l'avvio della definizione dei contenuti del  SIA  (scoping),
su richiesta dell'autorita' competente si applica l'art. 21, comma 4,
del decreto legislativo n. 152 del 2006.