Art. 15 
 
              Attivazione del procedimento unico di VIA 
 
  1. Per la presentazione  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento
unico di VIA si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27-bis,
comma 1, del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  riportate  in
dettaglio ai commi 2 e 3. 
  2. Il proponente presenta l'istanza di cui al comma 1  trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico: 
    a) gli elaborati progettuali, con un  livello  informativo  e  di
dettaglio, di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006  tale  da  consentire   la   compiuta
valutazione degli impatti ambientali  e  l'emanazione  dei  necessari
provvedimenti; 
    b) lo studio d'impatto ambientale predisposto in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 13 ed agli eventuali esiti della fase di
definizione dei contenuti del  SIA  (scoping)  di  cui  all'art.  14,
nonche' la sintesi non tecnica; 
    c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto; 
    d) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese  istruttorie  di
cui all'art. 31; 
    e) le informazioni sugli eventuali impatti  transfrontalieri  del
progetto ai sensi dell'art. 22; 
    f) l'avviso al pubblico, con i contenuti  indicati  all'art.  24,
comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    g)  i   risultati   della   procedura   di   dibattito   pubblico
eventualmente svolta ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 
  3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche  con  la
documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla  normativa
vigente  per  il  rilascio  d'intese,  concessioni,   autorizzazioni,
pareri,  nullaosta,  assensi  comunque  denominati,   nonche'   della
documentazione   relativa    alla    disponibilita'    dell'area    o
all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla
realizzazione ed  all'esercizio  del  medesimo  progetto  e  indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.
L'avviso al pubblico di cui al comma 2,  lettera  f),  reca  altresi'
specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,
concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti. 
  4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma  1,  l'autorita'  competente  effettua  le  verifiche  indicate
dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e,
in caso  di  esito  positivo,  comunica,  per  via  telematica,  alle
amministrazioni potenzialmente interessate  l'avvenuta  pubblicazione
sul proprio sito web  della  documentazione  ricevuta  in  base  alle
modalita' indicate dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006. 
  5. Per la verifica  di  completezza,  si  seguono  le  disposizioni
contenute all'art. 27-bis, comma 3, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006.