Art. 15 Attivazione del procedimento unico di VIA 1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento unico di VIA si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio ai commi 2 e 3. 2. Il proponente presenta l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico: a) gli elaborati progettuali, con un livello informativo e di dettaglio, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e l'emanazione dei necessari provvedimenti; b) lo studio d'impatto ambientale predisposto in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 13 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'art. 14, nonche' la sintesi non tecnica; c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto; d) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 31; e) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'art. 22; f) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonche' della documentazione relativa alla disponibilita' dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti. 4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorita' competente effettua le verifiche indicate dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in caso di esito positivo, comunica, per via telematica, alle amministrazioni potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione ricevuta in base alle modalita' indicate dall'art. 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Per la verifica di completezza, si seguono le disposizioni contenute all'art. 27-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.