Art. 16 Pubblicizzazione 1. Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuata la verifica di completezza documentale di cui all'art. 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste d'integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorita' competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 15, comma 2, lettera f) di cui e' data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.