Art. 16 
 
                          Pubblicizzazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, effettuata la verifica di  completezza  documentale  di
cui all'art. 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste d'integrazioni,
dalla  data  di  ricevimento  delle  stesse  l'autorita'   competente
provvede a pubblicare sul proprio sito web l'avviso  al  pubblico  di
cui all'art. 15, comma 2, lettera f)  di  cui  e'  data  informazione
nell'albo  pretorio  informatico   delle   amministrazioni   comunali
territorialmente interessate. L'avviso al pubblico tiene luogo  della
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli  7  e
8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.