Art. 18 Integrazioni e modifiche 1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. L'autorita' competente, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l'eventuale richiesta d'integrazioni, puo' indire, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 16, comma 1, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 fermo restando il rispetto di tutti i termini procedimentali.