Art. 18 
 
                      Integrazioni e modifiche 
 
  1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si  applicano
le  disposizioni  di  cui  all'art.  27-bis,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  2. L'autorita' competente, al fine di coordinare e  semplificare  i
lavori istruttori delle amministrazioni interessate  per  l'eventuale
richiesta d'integrazioni,  puo'  indire,  entro  dieci  giorni  dalla
pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico  di  cui  all'art.
16, comma 1, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art.
14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 fermo restando  il  rispetto
di tutti i termini procedimentali.